Art. 37.

      1. L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 692. - (Patrimonio con vincolo di destinazione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia). - Per favorire l'autosufficienza economica nell'espletamento della vita quotidiana può essere costituito un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un'amministrazione di sostegno.
      La costituzione di un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un'amministrazione di sostegno deve essere effettuata da parte del disponente con atto scritto tra vivi o mortis causa.
      La proprietà dei beni costituenti il patrimonio con vincolo di destinazione spetta al beneficiario, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione».